GIUNTA

GIUNTA DELLA SCUOLA

La Giunta è presieduta da un Presidente che è eletto dalla Giunta al suo interno tra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, con l’esclusione dei Direttori di Dipartimento costituenti la Scuola

La Giunta è composta da:

  1. i Direttori dei Dipartimenti che afferiscono alla Scuola o i loro delegati. Le eventuali deleghe dei Direttori di Dipartimento dovranno pervenire al Presidente della Giunta all’inizio di ogni Anno Accademico;
  2. il 10% dei professori e ricercatori afferenti ai Dipartimenti costituenti la Scuola, scelti dai Consigli di Dipartimento tra i Presidenti dei corsi di laurea, laurea magistrale, specializzazione presenti nella Scuola e i componenti delle rispettive giunte di Dipartimento, ovvero i responsabili delle attività assistenziali di competenza della Scuola medesima, ove previste, secondo modalità stabilite nei singoli Regolamenti di Dipartimento;
  3. un rappresentante degli studenti per ogni Dipartimento costituente la Scuola, individuato nell’eletto al quale è stato assegnato il primo seggio nell’ambito della lista che ha riportato il maggior numero di voti nelle votazioni delle rappresentanze studentesche nei Consigli di Dipartimento.
COMPITI DELLA GIUNTA

La Giunta:

a) elegge il Presidente della Giunta e nomina quello della Commissione paritetica docenti-studenti;

b) esercita tutte le attribuzioni conferite alla Scuola dalle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo, fatte salve le attribuzioni del Presidente;

c) designa e modifica la sede della Scuola, con il consenso dei Dipartimenti costituenti la Scuola;

d) predispone e sottopone il Regolamento della Scuola e le sue successive modifiche, acquisiti i pareri dei Consigli di Dipartimento costituenti la Scuola, all’approvazione del Senato Accademico, che delibera previo parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione.